lunedì 14 dicembre 2009

Affido condiviso

Con la legge dell'8 febbraio del 2006 n° 54 si stabilisce il principio della bi-genitorialità, da anni ormai affermatosi negli ordinamenti europei, presente nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n° 176 del 1991.

La legge sull'affido condiviso n°54/2006 stabilisce in caso di separazione divorzio la piena parità tra i genitori circa l'affidamento dei figli, di fatto l'Articolo 155 del Codice Civile è sostituito dal seguente Art.155 Provvedimenti riguardo ai figli che così recita:
"Anche in caso di separazione personale dei genitori i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi".

[...] Il Giudice nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

[...] La potestà genitoriale è esercitata da entrambi, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.

[...] Il Giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori.
Il diritto dei figli alla bi-genitorialità risiede nelle decisioni giornaliere che incidono stabilmente e durevolmente sul loro cammino di crescita, affinché tutto ciò avvenga la "bontà del genitore che coabita" è fondamentale.

Costruire insieme un accordo di separazione condiviso è un passo fondamentale per garantire ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Gestire la propria genitorialità significa riconoscere quella dell'altro, co-responsabilità genitoriale significa comune responsabilità verso i figli, non sono semplicemente delle parole messe su carta tanto per dare un tono di colore al grigiore delle pratiche.

[...] Il Giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori: questo passaggio presente nell'Art. appena citato, fa ben sperare rispetto alla decisione degli ex coniugi di scegliere volontariamente un percorso di Mediazione Familiare.

I partner scelgono un momento di tregua, in uno spazio neutro dove non si fa terapia di coppia o consulenza legale, con l'aiuto del Mediatore Familiare affrontano la realtà della separazione per giungere ad un accordo frutto del consenso, un accordo condiviso che veda rispettati i bisogni di ognuno e garantisca ai figli la presenza di entrambe le figure genitoriali.

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